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Ordinanza — n. 19017/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and implicit rejection of omitted statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19017/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely repeated previously examined and rejected arguments. The appellant, Giuseppe Sorce, challenged a second-instance judgment regarding an evasion offense, arguing for the application of Article 131 bis of the Penal Code. The court ruled that since the lower courts had already implicitly rejected this point by noting Sorce's negative personality profile and specific prior records, the appeal lacked novelty and merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of previously examined and rejected arguments, or if a statutory provision omitted by the lower courts is implicitly disallowed by their explicit findings on the defendant's negative personality profile.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments implicit rejection negative personality profile evasion offense Article 616 code Article 131 bis esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
2 e 3 della sentenza); In ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
2 e 3 della sentenza); In ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;124/RG. 36295

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Sorce avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; il ricorso, affidato ad un unico motivo, è inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza); In ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il motivo, oltre a non essere stato posto al vaglio dei Giudici di merito, può comunque ritenersi implicitamente disatteso, avendo i giudici di primo e di secondo grado stigmatizzato la negativa personalità del Sorce gravato da precedenti specifici (cfr pag.3 sentenza di appello) A ciò conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M