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Ordinanza — n. 19011/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reproducing already rejected arguments regarding evasion sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19011/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments previously rejected by the lower court. The appellant challenged the sentencing for evasion, citing the defendant's repeated alarming prior convictions and the specific circumstances of the offense, including discovery at a hotel and forced relocation. The court rejected the appeal as legally unfounded and lacking logical flaws, noting that the trial judge properly considered these factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection evasion sentencing review prior convictions relevance procedural dismissal criteria limiti della libertà d'espressione segno di dominio pubblico violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ANCO YOEL nato il 16/10/1993 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;; 89/RG. 35921

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Yoel Rioja Chavez avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito, che nel determinare il trattamento sanzionatorio ha menzionato i reiterati e allarmanti precedenti a carico dell'imputato nonché valorizzato le oggettive modalità della condotta ( evasione scoperta a seguito della segnalazione del responsabile dell'hotel ove si era recato l'imputato ed allontanamento dal luogo del domicilio coatto di svariati chilometri ); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.M