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Ordinanza — n. 19010/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19010/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19010/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: RIO FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 30/11/1975 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;88/RG. 35912 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Rio avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 337 cod. pen.: alle pag. 1 e ss della sentenza impugnata si dà atto di come la condotta minacciosa dell'imputato fosse finalizzata ad ostacolare l'attività del capotreno Giambrone che lo aveva scorto a bordo del treno senza titolo di viaggio; reiterativi sono i motivi volti a contestare la credibilità della persona offesa, avendo i Giudici di merito addotto convincenti e puntuali argomentazioni in punto di credibilità del teste Giambrone e di contro ritenuto non verosimile la ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato (pag. 3 della sent.) .

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19010/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Anche in punto pena (i.e. esclusione della recidiva reiterata, minimo pena e circostanze attenuanti generiche prevalenti), la sentenza impugnata è scevra da vulnus motivazioni ed errori di diritto ( cfr pag.5 della sentenza là dove si dà atto dei numerosi e allarmanti precedenti penali anche specifici da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti nonché della spiccata propensione manifestata dall'imputato a delinquere di guisa che il reato è manifestazione di rinnovata pericolosità sociale). Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pericolo di tortura pericolo di fuga pericolo di guerra franco tiratore

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Rio avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: RIO FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 30/11/1975 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;88/RG. 35912

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Rio avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 337 cod. pen.: alle pag. 1 e ss della sentenza impugnata si dà atto di come la condotta minacciosa dell'imputato fosse finalizzata ad ostacolare l'attività del capotreno Giambrone che lo aveva scorto a bordo del treno senza titolo di viaggio; reiterativi sono i motivi volti a contestare la credibilità della persona offesa, avendo i Giudici di merito addotto convincenti e puntuali argomentazioni in punto di credibilità del teste Giambrone e di contro ritenuto non verosimile la ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato (pag. 3 della sent.) .

Anche in punto pena (i.e. esclusione della recidiva reiterata, minimo pena e circostanze attenuanti generiche prevalenti), la sentenza impugnata è scevra da vulnus motivazioni ed errori di diritto ( cfr pag.5 della sentenza là dove si dà atto dei numerosi e allarmanti precedenti penali anche specifici da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti nonché della spiccata propensione manifestata dall'imputato a delinquere di guisa che il reato è manifestazione di rinnovata pericolosità sociale). Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M? 2O26