Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a Milan appellate court's conviction for intimidation inadmissible. The appellant argued regarding legal qualification and sentencing proportionality, but the court found the first ground generic and repetitive, while the second lacked foundation based on Supreme Court precedent. The third ground was rejected because the appellate court's assessment of the penalty's congruity was logical and not arbitrary given the minor deviation from statutory minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive, or manifestly unfounded, particularly when the lower court's sentencing evaluation remains within reasonable bounds of congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 18/12/1959 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;81/RG. 35856
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Tordo avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso afferente l'an della responsabilità e la qualificazione giuridica della fattispecie è inammissibile perché generico e reiterativo di questioni già congruamente scrutinate dai giudici di merito (cfr pag. 3 e ss. per la puntuale ricostruzione in fatto, dandosi atto dell'atteggiamento minatorio e intimidatorio assunto dall'imputato al fine di impedire agli Agenti di Polizia la redazione del verbale di accertamento).
Il secondo motivo è manifestamente infondato alla stregua dei principi sanciti dalle Sezioni Unite "Apolloni"( cfr sent. n 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771); Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello ritenuto la pena "congrua", ovvero proporzionata alla gravità dei fatti: una tale valutazione non è illogica e non è arbitraria, posto che la pena irrogata è sensibilmente superiore rispetto a quella ex lege prevista. L'obbligo di motivazione che si richiede al Giudice di merito diviene via via più dettagliato, là dove lo scostamento della pena dai minimi edittali sia apprezzabile, mentre ove, come nel caso in esame, detto scollamento sia esiguo è sufficiente la valutazione di mera congruità.
All'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M