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Ordinanza — n. 19005/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19005/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19005/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o il 20/02/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;81/RG. 35853 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anass Fikri avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui agli artt. 336 e 424, comma 2, cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 424, comma 2,cod. pen. e ascritto il fatto reato all'imputato: alla pag. 3 e 4 della sentenza impugnata si espongono, in modo convincente e niente affatto illogico, le ragioni per le quali l'azione incendiaria fosse riferibile all'imputato e non a compagno di cella.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19005/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va poi ribadito come sia consolidato il principio di diritto, secondo cui la determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che non costituiscono un diritto per l'imputato) ineriscano di una valutazione discrezionale che appartiene al Giudice di merito. Cosicchè dette statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e il diniego sia, come nel caso di specie, sorretto da sufficiente motivazione. I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale regula iuris ( cfr pag.2 della sentenza là dove si dà atto dei precedenti penali allarmanti da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti).

Parole chiave

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incendio colposo principio della doppia incriminazione circostanza attenuante danni da incendio scemata imputabilità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

o il 20/02/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;81/RG. 35853

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anass Fikri avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui agli artt. 336 e 424, comma 2, cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 424, comma 2,cod. pen. e ascritto il fatto reato all'imputato: alla pag. 3 e 4 della sentenza impugnata si espongono, in modo convincente e niente affatto illogico, le ragioni per le quali l'azione incendiaria fosse riferibile all'imputato e non a compagno di cella.

Va poi ribadito come sia consolidato il principio di diritto, secondo cui la determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che non costituiscono un diritto per l'imputato) ineriscano di una valutazione discrezionale che appartiene al Giudice di merito. Cosicchè dette statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e il diniego sia, come nel caso di specie, sorretto da sufficiente motivazione. I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale regula iuris ( cfr pag.2 della sentenza là dove si dà atto dei precedenti penali allarmanti da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti).

Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.Mthi 26 tA3 2026 A kt