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Ordinanza — n. 19003/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for evading tax as grounds were merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of those already examined and rejected by the lower courts. The lower court had convicted the defendant of tax evasion, rejected the defense of necessity, and imposed a reduced sentence while denying general mitigating circumstances due to the defendant's negative personality profile. The Court upheld this decision, emphasizing that general mitigating circumstances are not a right but require positive factual elements not previously established.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the lower courts with legally correct and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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tax evasion inadmissible appeal repetitive grounds general mitigating circumstances negative personality profile Cassation procedure double conformity inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

o a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;76/RG. 35831

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maicol Zisa avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti , esaustivi e privi di manifeste illogicità dai giudici di merito ( doppia conforme), i quali hanno ritenuto configurato il reato di evasione escludendo l'invocato stato di necessità (cfr. pag. 4 della sentenza ) e (ri)determinato il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena, ma non concedendo le circostanze attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità dell'imputato, peraltro, pluripregiudicato anche per reati specifici.

A tal uopo, è il caso di ribadire il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma va fondato su elementi positivi non emersi a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito. All'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M