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Ordinanza — n. 19002/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19002/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19002/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;31/RG35815 letti i ricorsi proposti nell'interesse di Walter De Cataldis e di Paolo De Cataldis avverso la sentenza in epigrafe con cui sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato in punto di an della responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 19002/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato in punto di an della responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità persecuzione determinante per la fuga minaccia contro le autorità permesso di promuovere un procedimento penale motivi soggettivi successivi alla fuga aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
letti i ricorsi proposti nell'interesse di Walter De Cataldis e di Paolo De Cataldis avverso la sentenza in epigrafe con cui sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;31/RG35815

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letti i ricorsi proposti nell'interesse di Walter De Cataldis e di Paolo De Cataldis avverso la sentenza in epigrafe con cui sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato in punto di an della responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

Le pagine 3, 9 e 10 della sentenza contengono una puntuale ricostruzione della vicenda per cui è processo, sulla scorta delle acquisite risultanze istruttorie, e operano un corretto richiamo ai principi di diritto nel sussunnere la fattispecie concreta nella ipotesi di reato in contestazione: i due imputati si erano dapprima dati ad una pericolosa fuga, a bordo dell'auto, per sfuggire al controllo della polizia e, poi, costretti ad arrestare la marcia, si erano resi autori di atteggiamenti aggressivi e di condotte minatorie ai danni degli Agenti procedenti per ostacolarne il compimento di atti di ufficio.

Esaustiva è, altresì, la motivazione anche in punto pena, là dove i Giudici del merito, oltre alla oggettiva gravità del fatto, hanno stigmatizzato la personalità assai negativa dei due imputati, come d'altronde evincibile dai numerosi e allarmanti precedenti penali. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M