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Ordinanza — n. 19000/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19000/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted by law for this type of judgment. The appellant challenged a sentencing decision under a plea bargain, alleging a defect in reasoning regarding the non-existence of exemption causes under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding general defects in motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.; Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible for defects in reasoning unless they fall within the specific statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargain sentencing Cassation appeal inadmissibility defect in reasoning exemption causes Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod.
In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
art. 444 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Penzo avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

posto da: PENZO MARCO nato a CHIOGGIA il 29/07/1999 avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 29/RG 35793

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Penzo avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MMariel1 7/a niciello / \-/ DEP )r""r- TA IN 26 )14 G 2026 3nu