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Ordinanza — n. 18994/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for genericity and repetition of previously examined arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18994/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its generic nature and because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected in prior proceedings. The appellant challenged a conviction for embezzlement regarding public funds, arguing violations of procedural rules and errors in assessing managerial responsibility. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly applied legal principles to establish the appellant's liability as the legal manager of the company.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic or merely reproduce censure already adequately examined and dismissed without confronting the same issues anew.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of complaint repetition of arguments managerial liability embezzlement conviction procedural violation supreme court review irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 603 c.p.p.
In ordine seconda censura (preliminare rispetto alle altre), afferente alla violazione dell'art. 603 cod.
Art. 606 c.p.p.
Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod.
Art. 81 c.p.
anche in relazione all'ultimo motivo con cui il ricorrente si duoledell'avvenuto riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod.
art. 603 cod. proc. pen
In ordine seconda censura (preliminare rispetto alle altre), afferente alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
anche in relazione all'ultimo motivo con cui il ricorrente si duoledell'avvenuto riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
Nulla va liquidato in favore della parte civile limitatasi a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso già avviato alla decisione dinanzi alla Sezione Settima della Corte (Sez. 7, Ord. n 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974) P.
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Testo completo

posto da: OLIVIERI PAOLO nato a MARCELLINA il 27/05/1972 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;35/RG. 35706

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Olivier' avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato in relazione a condotte di appropriazione di somme di competenza erariale dovute allo Sato a titolo di Preu, canone di concessione AAMA e quota dovuta per effetto della legge di Stabilità 2015 e 2016; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie presentate nell'interesse del ricorrente Olivieri; letta la memoria presentata dalla parte civile. OSSERVA 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con cui il ricorrente non si confronta, reiterando le medesime istanze e sollecitandone una diversa valutazione, opzione ricostruttiva ribadita con le memorie presentate nell'interesse del ricorrente.

2. In ordine seconda censura (preliminare rispetto alle altre), afferente alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della istruzione, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici (pg. 5 ), ha precisato come si fosse al cospetto di prova non decisiva e non assolutamente necessaria ai fini della valutazione dei fatti, posto che :

a) la deposizione del teste Trevisan aveva consentito di accertare la sicura riferibilità della firma, apposta in calce al contratto di gestione, all'Olivieri;

b) quanto alle altre asserite falsità - al netto della omessa denuncia da parte dell'Olivieri - la prova richiesta avrebbe potuto eventualmente accertare ulteriori responsabilità in capo al Pettinelli ma non escludere, sulla base delle qualifiche e del ruolo svolto, quelle dell'imputato che era comunque il gestore della omonima ditta e che aveva stipulato il contratto di gestione per la raccolta delle giocate telematiche; 2.1. In relazione al primo motivo con cui si contesta l'an della responsabilità, adducendo vizi di motivazione, la Corte di appello ( pag.3) ha affrontato il tema, in modo esaustivo e logico nonché facendo corretta applicazione di principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine alle responsabilità del gestore di diritto:

Olivieri era gestore di diritto della ditta ed aveva stipulato il contratto di gestione con la concessionaria, di guisa che, anche se la gestione di fatto fosse stata affidata al Pettinelli, non sarebbe mai venuta meno la sua responsabilità per i doveri di controllo su di lui incombenti e gli obblighi contrattualmente assunti con la concessionaria. 2.2. Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. anche in relazione all'ultimo motivo con cui il ricorrente si duoledell'avvenuto riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen.

Nella sentenza impugnata (pag. 6) è stato correttamente evidenziato che si era al cospetto di plurime e diverse omissioni, posto che era previsto ex lege un obbligo di versamento a cadenza periodica (quindicinale). Pertanto, ciascuna omissione integrava una singola condotta appropriativa.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Nulla va liquidato in favore della parte civile limitatasi a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso già avviato alla decisione dinanzi alla Sezione Settima della Corte (Sez. 7, Ord. n 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974) P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariel anniciello Emilia Anna Giordano