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Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;60/RG. 35654 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.

Regesto Legislator

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art 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 35654 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.

Parole chiave

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necessità medica allontanamento nonostante motivi di salute motivi medici trattamento medico inidoneità medica miglioramento dello stato medico

Disposizioni normative citate

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art 54 cod. pen
5 e 6) in ordine alla esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

RI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;60/RG. 35654

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.

Altrettanto solida è la sentenza ( cfr pagg. 5 e 6) in ordine alla esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M