Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;60/RG. 35654 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18992/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 35654 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.
Parole chiave
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RI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;60/RG. 35654
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rana avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il Rana si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo.
Altrettanto solida è la sentenza ( cfr pagg. 5 e 6) in ordine alla esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M