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Ordinanza — n. 18983/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds regarding prior rejected evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on a ground of criticism already thoroughly examined and rejected by the lower court. The defense argued the defendant's presence at the scene and silence at the doorbell were implausible, but the appellate court had already found these assertions legally unfounded based on the timing of the night inspection. Consequently, the court dismissed the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure for failing to present new arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is based exclusively on a ground of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new grounds re-examination of evidence Code of Criminal Procedure Cassation dismissal aiuto all'evasione di detenuti alibi espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

RLO nato a LUCERA il 18/11/1973 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;47/RG 35530

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Di Biase avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza , in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della prospettazione del difensore circa la presenza in casa del Di Biase e circa la mancata risposta al citofono per l'impossibilità di percepirne il suono anche per l'orario notturno in cui avvenne il controllo di Pg); all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M