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Ordinanza — n. 18982/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18982/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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/1992 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;46/ RG. 35528 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saif Sageri avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la condanna per i delitti di violenza e di resistenza al pubblico ufficiale, di danneggiamento e lesioni aggravati dalla recidiva qualificata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, con cui si censura la omessa rinnovazione della istruzione mediante nomina di un perito ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato, è volto ad una inammissibile rivalutazione in fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18982/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 35528 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saif Sageri avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la condanna per i delitti di violenza e di resistenza al pubblico ufficiale, di danneggiamento e lesioni aggravati dalla recidiva qualificata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, con cui si censura la omessa rinnovazione della istruzione mediante nomina di un perito ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato, è volto ad una inammissibile rivalutazione in fatto.

Parole chiave

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affezioni psichiche nuova perizia psichiatrica disturbo delirante ricovero psichiatrico forzato reati violenti responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

/1992 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;46/ RG. 35528

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saif Sageri avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la condanna per i delitti di violenza e di resistenza al pubblico ufficiale, di danneggiamento e lesioni aggravati dalla recidiva qualificata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, con cui si censura la omessa rinnovazione della istruzione mediante nomina di un perito ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato, è volto ad una inammissibile rivalutazione in fatto.

La Corte di appello ha valutato in modo puntuale la condizione psichica del soggetto nel caso concreto, alla stregua delle considerazioni medico legali svolte dal perito nominato dal Giudice di primo grado e ne ha fatte proprie le conclusioni (pagg. 5-6 della sentenza). Si tratta di un giudizio non sindacabile in sede di legittimità, se motivato nel rispetto della logica processuale e delle emergenze nosografiche (Sez.1, n. 10926 dell'11/03/2022, Campisi, Rv. 282963). In ordine al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati ascritti all'imputato, la sentenza impugnata ha fatto propri gli argomenti di quella di primo grado ed ha dato puntuale conto della non ravvisabilità di un unico disegno criminoso che affasciasse tutte le violazione commesse sulla scorta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente emotivazione come avvenuto nella specie.

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M28 t. 026 \,