Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking concrete factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Ben Mosbah Moez, challenged a conviction for resisting a public official and personal injuries by citing generic causes of non-punishment and social circumstances without concrete evidence. The court rejected these arguments as repetitive of issues already exhaustively examined by the lower tribunal and unsupported by critical factual comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, non-specific, and merely repetitive of arguments already fully scrutinized by the lower court without new concrete factual support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BEN MOSBAH MOEZ nato il 01/07/1981 avverso l'ordinanza del 05/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. eRG 35253
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ben Mosbah Moez impugna l'ordinanza in epigrafe con cui veniva dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 581 cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara di condanna in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è adeguatamente e congruamente motivato, là dove i Giudici, sulla scorta dei principi delle Sezioni Unite Galtelli e della novella introdotta con il d.lgs 10 ottobre 2022 n 150, hanno ritenuto che i motivi addotti fossero aspecifici perché (ri)propositivi di censure già adeguatamente ed esaustivamente scrutinate dal Tribunale e generici perché non sorrette da alcun confronto critico con le puntuali argomentazioni in fatto e in diritto.
Ed invero, si dà atto (cfr pag. 3 del provvedimento) che il ricorrente aveva invocato genericamente la causa di non punibilità senza indicarne le ragioni o mettere in evidenza elementi concreti a supporto di tale deduzione; aveva altresì invocato le circostanze attenuanti generiche evocando "l'origine, la cultura e le condizioni sociali", ma senza allegare elementi concreti positivamente valutabili. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
P.Q.M