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Ordinanza — n. 18973/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal court's discretionary equivalence reasoning is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18973/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was too generic and lacked specific elements required by law. The appellant argued for a violation regarding the equivalence of mitigating and aggravating circumstances, but failed to identify the specific reasoning flaws in the lower court's decision. The court ruled that the appellate court's discretionary evaluation of sentencing equivalence was logically sound and thus beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the alleged violation or error in reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate complaint discretionary sentencing equivalence of circumstances cassation inadmissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
pen.); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con i-iferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., rispetto alle contestate aggravanti - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 62 bis cod. pen
pen.); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con i-iferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

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Testo completo

ATO IN DIRITTO Rilevato che Giulia Benevelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella del Tribunale di Lecce e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con i-iferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis cod. pen., rispetto alle contestate aggravanti - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazlone della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare ii proprio sindacato. La Corte di, appello ha offerto una motivazione valida in relazione ai giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le contestate aggravanti spiegando che lo stesso non è dovuto da un automatismo legale, bensì è oggetto di valutazione discrezionale del Giudice in primo grado (si veda pag. 1 della sentenza impugnata).

Inoltre la Corte di appello chiarisce come l'eguivaienza sia da confermarsi affinché la pena risulti congrua, in quanto adeguata alla personalità dell'imputata e alla gravità del fatto, conmotivazione in linea con il principio per il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara in P.Q.MIl Consiglie-r'e estensore Il Presidente Frances o Cananzi Michele Romano r DEP Z. 2026 OF rtl»120tiO it4 2