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Sentenza — n. 18969/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18969/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18969/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che il Procuratore generale territoriale e l'imputato Mirko Pitotti ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Rieti e condannato l'imputato alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 610 (capo d) cod. pen. in esso assorbito quello previsto dall'art. 612 comma 2 (capo a) cod. pen.; letta la nota depositata dall'avvocato Salvatore Comirato per l'imputato, che insiste nella richiesta di declaratoria di estinzione del reato; Considerato che il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale - che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui ai capo d) per intervenuta prescrizione- è fondato.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18969/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato di cui all'art 610 cod. per. è stato commesso in data 20/11/2012 e deve, dunque, ritenersi.4 prescritto ai sensi degli artt. 157 e 161 coi per. in data 20/05/2020, quindi prima della sentenza di appello intervenuta il 30 settembre 2025; Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato - che lamenta nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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reati violenti reati contro la pubblica autorità violenza domestica minaccia alla sicurezza pubblica reati di comune pericolo minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
pen.; letta la nota depositata dall'avvocato Salvatore Comirato per l'imputato, che insiste nella richiesta di declaratoria di estinzione del reato; Considerato che il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale - che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA e da PITOTTI MIRKO nato a RIETI il 20/07/1991 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Procuratore generale territoriale e l'imputato Mirko Pitotti ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Rieti e condannato l'imputato alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 610 (capo d) cod. pen. in esso assorbito quello previsto dall'art. 612 comma 2 (capo a) cod. pen.; letta la nota depositata dall'avvocato Salvatore Comirato per l'imputato, che insiste nella richiesta di declaratoria di estinzione del reato; Considerato che il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale - che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui ai capo d) per intervenuta prescrizione- è fondato.

Il reato di cui all'art 610 cod. per. è stato commesso in data 20/11/2012 e deve, dunque, ritenersi.4 prescritto ai sensi degli artt. 157 e 161 coi per. in data 20/05/2020, quindi prima della sentenza di appello intervenuta il 30 settembre 2025; Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato - che lamenta nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. per l'errata applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di intervenuta prescrizione - è fondato per le medesime ragioni ora esposte; Considerato che le Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per Cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata deciaratona di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione; Considerato che, assorbito il primo motivo del ricorso dell'imputato, s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione; P. P.Q.M