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Ordinanza — n. 18964/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18964/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18964/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a ROMA il 24/04/1990 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Ma'isa Husovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma e condannato la ricorrente alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui ali' art. 497-bis comma 2 cod. pen.; Letta l'istanza di rinvio depositata in data 10 marzo 2026 dall'avv. Emanuele Urbani, che rappresenta di essere stato nominato di recente e di abbisognare del differimento per depositare memoria difensiva; Considerato che le memorie possono essere depositate finti a 15 giorni liberi prima dell'udienza e quelle di replica fino 5 giorni prima, mentre nel caso in esame l'istanza è pervenuta oltre tali termini, cosicché la stessa è tardiva; per altro il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 497-bis comma 2 cod. pen, art. 108 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18964/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis comma 2 cod. pen.; Letta l'istanza di rinvio depositata in data 10 marzo 2026 dall'avv. Emanuele Urbani, che rappresenta di essere stato nominato di recente e di abbisognare del differimento per depositare memoria difensiva; Considerato che le memorie possono essere depositate finti a 15 giorni liberi prima dell'udienza e quelle di replica fino 5 giorni prima, mentre nel caso in esame l'istanza è pervenuta oltre tali termini, cosicché la stessa è tardiva; per altro il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.

Parole chiave

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difesa d'ufficio preparazione della difesa testimone a discarico difensore di fiducia difesa obbligatoria diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis comma 2 cod. pen
Rilevato che Ma'isa Husovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma e condannato la ricorrente alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui ali' art. 497-bis comma 2 cod.
art. 108 cod. proc. pen
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Testo completo

a ROMA il 24/04/1990 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ma'isa Husovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma e condannato la ricorrente alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui ali' art. 497-bis comma 2 cod. pen.; Letta l'istanza di rinvio depositata in data 10 marzo 2026 dall'avv. Emanuele Urbani, che rappresenta di essere stato nominato di recente e di abbisognare del differimento per depositare memoria difensiva; Considerato che le memorie possono essere depositate finti a 15 giorni liberi prima dell'udienza e quelle di replica fino 5 giorni prima, mentre nel caso in esame l'istanza è pervenuta oltre tali termini, cosicché la stessa è tardiva; per altro il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.

è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non deter'rnina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformarele nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01); per altro, nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01; conf.

N. 9365 del 2014 Rv. 258266 - 01, N. 19784 del 2015 Rv. 263459 - 01); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. e), per illogicità della stessa - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; i Giudici d'appello hanno fornito una motivazione valida ed esente da vizi logico giuridici spiegando i criteri di valutazione su cui si fonda la decisione e con tale motivazione non si confronta il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.MIN Ci\26 2026ti Furtz atcZ