Italian court dismisses request for trial remission due to lack of certified signature and failure to notify other parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the defendant's request to remand the trial, citing procedural defects in the filing and notification process. Although the defendant alleged hostility within the prosecutor's office, the court found the request inadmissible because the signature was not authenticated and it was sent via mail without proper certification. Furthermore, the defendant failed to notify other parties as required by law, a mandatory step that cannot be equated to the initial deposit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 ss. cod. proc. pen.; Art. 46, comma 1 cod. proc. pen.; The request for remittal of the trial is inadmissible if the defendant's signature is not authenticated and if the request is not formally notified to all other parties within the statutory timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gianiuca Fiorini propone richiesta di rimessione del processo ex art. 45 ss. cod. proc. pen. - in relazione alla udienza predibattimentale prefissata per il 14 gennaio 2026 nel procedimento penale R.G. 52/2025 RGDIB - 7114/2021 RGNR, per il reato di cui agli artt. 81, 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. - deducendo l'esistenza di situazioni ambientali all'interno dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, espressive di ostilità nei confronti del richiedente in ordine agli esposti dallo stesso presentati e non valutati;
Considerato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionalF, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un iato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormitàe consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez.
U, n.13687 del 28/01/2003, Berlusconi ed altri, Rv. 223638); Rilevato, tanto premesso, che la richiesta è inammissibile perché non ne è certa la provenienza dall'imputato, non risultando autenticata la relativa sottoscrizione ed essendo la medesima inviata a mezzo posta alla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa prevedendo che la richiesta dell'imputato di rimessione del processo può essere depositata in cancelleria, anche a mezzo posta, sempre che la provenienza sia certificata mediante autenticazione della firma.
Non può, invece, ritenersi consentita la sostituzione della prescritta notifica della predetta richiesta con l'invio di essa alle altre parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., che prescrive non una modalità di notificazione ma un sistema sostitutivo di essa di cui può avvalersi esclusivamente il difensore (Sez.5, ordinanza n.39039, del 06/07/2012, Angelini, Rv.253720); Considerato, inoltre, che difetta la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, il che costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata i- udienza (Sez. 2, n. 31553, 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580).
L'onere di notificare l'atto alle altre parti, che l'art. 46, comma primo, cod. proc. pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l'istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell'istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria (Sez.
U., n.6925, del 12/05/1995, Romane!!! Rv. 20130e Considerato che le Sez. U, n. 37824 del 10/07/2025, Buzzeili, Rv. 288732 - 01 hanno ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione dei processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione;
Considerato, però, che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48 comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della 2v Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro tremila; P. Q. P.Q.M