Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic appeal grounds and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for a balance between general mitigating and aggravating circumstances under Articles 62-bis, 132, and 133 of the Penal Code, but the appellate court's reasoning was deemed generic and insufficient for review. The court ruled that such discretionary evaluations of sentencing equivalence fall outside the scope of the legality review unless they result in arbitrary or illogical reasoning without adequate motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; Appeals based on generic arguments regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible in the Court of Cassation, as such discretionary sentencing evaluations are excluded from the scope of the legality review unless they result in arbitrary or illogical reasoning without adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ALERMO il 10/05/1996 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrè Cinà ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Palermo e condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per plurimi delitti di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. ed erroneità del giudizio nel bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti - come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.
Va premesso che il motivo di appello sul punto risultava generico nella parte in cui si limitava ad invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, cosicché risultava inammissibile. Tale originaria inammissibilità può essere rilevata in questa Sede. Le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello.
Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,• infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delie inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari; Considerato, comunque, che la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e adeguata confermando il giudizio di equivalenza, con la quale il ricorrente però non si confronta (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), chiarendo che l'equivalenza è giustificata dalla serialità delle condotte, dalla pluralità delle vittime, dalla gravità dei fatti e dai danni procurati.
Lo stesso motivo è manifestamente infondato in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MM CI" 26À 2026 Furtzl( ri" fi 2