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Ordinanza — n. 18959/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to generic ground lacking specific legal correlation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18959/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of recourse was generic and lacked specific legal correlation with the appealed judgment. The appellant argued a violation of law, but the court found no substantive link between the arguments presented and the appellate court's detailed reasoning on liability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: A ground of appeal is inadmissible if it is generic and lacks specific correlation with the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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generic appeal ground lack of specific correlation inadmissibility of appeal violation of law procedural costs tentato furto furto aggravato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Angelo Altieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo, condannando il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso — che contesta violazione di legge - è generico per mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità: tale aspecificità si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Il motivo di ricorso non si confronta con la sentenza di appello, in quanto la stessa Corte ha offerto adeguata e valida motivazione sul giudizio di responsabilità del ricorrente, esponendo le ragioni logiche dal quale ne è derivata la condanna (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MFranceso Cananzi Michele Romano DEP !TATA IN C' '''TJ;T7i1A 2