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Ordinanza — n. 18958/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prior partial judgment on facts precludes new procedural admissibility arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18958/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that a new procedural regime for admissibility rendered the prior judgment void, but the Court found this argument manifestly unfounded. Since the previous partial judgment already established the facts and guilt, these issues acquired the authority of res judicata and could not be re-litigated in the retrial.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: When the Supreme Court annuls a sentence solely regarding the sanction and remands the case, the findings on the existence of the crime and its attribution to the accused acquire the authority of res judicata, thereby precluding the re-examination of subsequent changes in the admissibility regime of the offense.

Parole chiave

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res judicata partial procedural admissibility retrial criminal supreme court annulment sanction treatment recidiva nell'infrazione violazioni della legge sulle armi altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale non sussistendo la condizione di procedibilità a seguito dell'introduzione del quinto comma nell'art. 635 cod. pen. ad opera dell'art.
Art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Palermo e rideterminato la pena in anni sei mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti di danneggiamento e porto illegale di arma clandestina, ritenuti in continuazione con il delitto più grave ex art. 73 d.P.R.
art. 635 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale non sussistendo la condizione di procedibilità a seguito dell'introduzione del quinto comma nell'art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18346 del 07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128
Sez. 1, n. 18140 del 2024
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Testo completo

NANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gpuseppe Fazzone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo e rideterminato la pena in anni sei mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti di danneggiamento e porto illegale di arma clandestina, ritenuti in continuazione con il delitto più grave ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, oggetto di sentenza già divenuta cosa giudicata;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale non sussistendo la condizione di procedibilità a seguito dell'introduzione del quinto comma nell'art. 635 cod. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto si è - in modo condivisibile - affermato che in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosagiudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Sez. 5, n. 18346 del C7/02/2025, Arziliero, Rv. 288128).

Nel caso in esame il primo ricorso per cassazione e il conseguente annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 18140 del 2024) - che ha condotto alla sentenza di appello in questa sede impugnata - hanno riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio cosicché ogni questione afferente il mutato regime di procedibilità - e non la remissione di querela - non è più deducibile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende:

P. Q. M. Dichiara i P.Q.MIl Consig iere estensore Il PresidenteFrance Cananzi Michele Romano DEPO IN 26 2026 *Nine L.