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Sentenza — n. 18954/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prosecution complaint due to expired one-and-a-half-year limitation period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment that declared non-prosecution due to a missing prosecution complaint. The defendant argued for the validity of the proceedings, but the court noted that the one-and-a-half-year limitation period for appeals had expired by the time the file arrived at the Supreme Court. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the statutory deadline for filing the cassation appeal had passed.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 2, comma 5, L. 27 settembre 2021, n. 134: The appeal against a judgment of non-prosecution based on lack of prosecution complaint is subject to a one-and-a-half-year limitation period, and failure to file within this timeframe renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal lack of prosecution complaint statute of limitations non-prosecution judgment inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis c.p.p.
Art. 2, comma 5, L. 27 settembre 2021, n. 134
Considerato che è decorso il termine di un anno e mezzo in data 8 ottobre 2025, termine massimo previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 5, I.
art. 344-bis cod. proc. pen
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Testo completo

RALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: TURCO SALVATORE nato a CARLENTINI il 31/01/1962 avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA dato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Procura generale presso ia Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Turco per difetto di querela in ordine al delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento; Considerato che la sentenza di primo grado veniva emessa in data 11 ottobre 2023 con fissazione dei termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, quindi fino al 9 gennaio 2024; considerato che, ai fini dell'art. 344-bis cod. proc. pen., al termine predetto deve aggiungersi quello di giorni 90 previsto da! comma 3 della norma processuale, cosicché il termine di improcedibilità decorreva dal!' 8 aprile 2024;

Considerato che è decorso il termine di un anno e mezzo in data 8 ottobre 2025, termine massimo previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. 134) per i ricorsi depositati prima del 31 cicernbre 2024 per la definizione dei giudizio di cassazione;Considerato che ai 28 novembre 2025, data dei pervenire del fascicolo presso la Corte di cassazione, il termine di improcedibilità risultava già decorso e che l'improcedibilità può essere dichiarata anche ir Settima Sezione, come previsto dalle Tabelle 2026 al par. 68.2;

P.Q.M