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Ordinanza — n. 18951/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft of electricity, citing procedural inadmissibility and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18951/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant raised new arguments regarding the elements of the crime and the existence of intent, which the court deemed inadmissible as they were not raised during the appellate proceedings. The court emphasized that introducing new factual elements or legal arguments at the cassation stage violates established procedural principles and exceeds the scope of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 625 c.p.p.: New arguments regarding the elements of the crime or the existence of intent cannot be raised for the first time in a cassation appeal if they were not contested or raised in the appellate decision, as this violates the principle of contradiction and the functional division of judicial powers.

Parole chiave

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procedural inadmissibility new arguments cassation aggravated theft electricity principle contradiction appellate review limits furto di lieve entità truffa aggravata altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n.
Art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto
Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
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Testo completo

posto da: SCIACCA SALVATORE nato a PALERMO il 19/12/1958 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Sciacca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza degli eiementi necessari ai fini dell'integrazione del delitto di furto di energia elettrica- è manifestamente infondato e, per altro verso, inedito. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si-mita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv_ 261745 01), cosh,reidendo una motivazione congrua ed esente da vizi, cosicché manifestamente infondato è il Motivo in esame.

Lo stesso, inoltre, sul punto relativo al dolo è inedito: va ricordato che secondo IQ costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta insede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di mo'_ivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Nel caso in esame nella ricapitolazione dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al tema del dolo, in assenza per altro di contestazione da parte del ricorrente, quanto alla natura incompleta del riepilogo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - è altrettanto inedito, per ragioni analoghe a quelle già esposte; Considerato che I terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato:, infatti, il motivo di ricorso che contesta l'eccessivLa della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), tanto più che, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammerde.

P. Q. M, Dichiara P.Q.M