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Ordinanza — n. 18948/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, citing habitual conduct and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for reduced punishment based on particular leniency and a specific statutory mitigation, but the court found the lower court's reasoning regarding the habitual nature of the crimes sufficient to reject these defenses. Furthermore, the court rejected the third ground as procedurally improper because it raised a new factual argument not previously examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 4 comma 2 legge 110/1975; Art. 606 comma 3 c.p.p.: The court may recognize particular leniency despite continuous crimes if the habitual nature of the conduct outweighs it; statutory mitigations for minor offenses are rejected when grave criminal history exists; new factual arguments raised for the first time in cassation are inadmissible.

Parole chiave

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aggravated theft particular leniency habitual conduct procedural inadmissibility criminal history commisurazione della pena per rapina arresto sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 4 comma 2 legge 110 del 1975
Art. 606 comma 3 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
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Testo completo

l 30/04/1985 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Zaari Ibrahim ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Modena che lo aveva condannato alla pena di anni 1 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 90,00 di multa per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loromotivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello non ha ritenuto incompatibile con il vincolo della continuazione la causa di non punibilità, ma ha ritento con congrua motivazione che sia la natura abituale delle condotte predatorie tenute dall'imputato a ostare al riconoscimento della medesima causa di non punibilità, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 2 della legge 110 del 1975 - è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, richiamando anche il punto relativo all'abitualità delle condotte di reato e quindi i precedenti penali, con argomento esteso anche alla valutazione della invocata attenuante, ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in conformità al principio per il quale in materia di porto abusivo di armi costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01; conf.

N. 15945 del 2013 Rv. 255640 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rideternninazione del trattamento sanzionatorio - è inedito. Va ricordato che «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, 2Li Vigni, Rv. 269368). Nel caso in esame l'appello non censurava la congruità della pena base determinata, cosicché la Corte di appello correttamente non ha dato risposta sul punto, a fronte dell'inesistenza di una censura specifica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M