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Sentenza — n. 18946/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18946/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18946/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che Massimo Cipolla ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente hformato quella dei Tribunale di Rimini e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta semplice; Letta la memoria depositata dai difensore, con la quale si chiede dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione ovvero la trasmissione alla Sezione ordinaria; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen. relativo alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare - non è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18946/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 161 cod. proc. pen. relativo alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare - non è manifestamente infondato.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali termine processuale perentorio difetto di legittimazione del ministero pubblico ritardo del ministero pubblico procedimento in contumacia adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. proc. pen
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimo Cipolla ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente hformato quella dei Tribunale di Rimini e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta semplice; Letta la memoria depositata dai difensore, con la quale si chiede dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione ovvero la trasmissione alla Sezione ordinaria; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen. relativo alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare - non è manifestamente infondato.

Rilevato che in atti -- ai quali può accedere questa Corte in forza del principio secondo cui quando sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ia Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento ai testo dei provvedimento impugnato contenuto nella lett.

e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 dei31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - non vi è prova della comunicazione al difensore d'ufficio ai sensi de1l'art. art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., il che rende nulla la comunicazione del decreto di fissazione di udienza (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Pmt, Rv. 285213 - 01); Premesso, pertanto, che il ricorso non presenta profili di totale inammissibilità cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione e che l'ulteriore motivo deve ritenersi assorbito: infatti, la prescrizione si è perfezionata in data 7 marzo 2025;

Considerato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione dei reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culli che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 dei 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); P. Q P.Q.MIl cons gliere estensore Il PresidenteFran co Cananzi Michele Romano 2