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Ordinanza — n. 18942/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18942/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground of complaint. The appellant argued for a violation regarding criminal responsibility, but the court found the argument lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify the specific grounds for criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and thereby precluding the appellate judge from identifying the specific grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate complaint procedural requirements criminal responsibility sindacato motivazione minaccia nel diritto penale sanzione penale reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

E VINCENZO nato il 26/05/1971 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Scotto Di Cesare ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine penale responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dan'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e dena socrima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consiglie e estensore Il PresidenteFrancescò Cananzi Michele Romano IN CA 26 À 2026 2