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Ordinanza — n. 18941/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence, upholding conviction and rejecting substitution of penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18941/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Marco Guarino inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft with a two-year prison sentence and fine. The court found the appellant's arguments regarding the exclusion of aggravating circumstances, denial of general mitigating factors, and refusal of penalty substitution to be manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the lower court's sentencing rationale was confirmed as legally sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 7 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.; The appellate court may confirm the first-instance penalty after excluding an aggravating circumstance or recognizing a mitigating one, provided the decision is adequately motivated and the overall sanction remains congruous with the facts.

Parole chiave

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aggravated theft penalty substitution general mitigating factors prescription period reformatio in peius aggravamento della pena doppia punibilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 7 cod. pen.
La pena base per ii reato contestato ai ricorrente, stante la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, n.
Art. 161 cod. pen.
A seguito degli aumenti previsti ai sensi dell'art. 161 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712
Sez. 6 n. 8668 dei 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200
Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754
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Testo completo

ZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Guarino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena a seguito della esclusione dell'aggravante contestata- è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio - affermato da questa Corte - secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare ia pena applicata in primo orado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01).

Nei caso di specie il giudice ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendolo congruo nonostante l'esclusione delle due aggravanti,alla luce della residua aggravante prevista dall'art. 61 n.7, così rendendo una motivazione congrua ed esente dai vizi prospettati dal ricorrente; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti correlata al valore della refurtiva, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 dei 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.

Picaku, rv 249754); Considerato ci- e 1 terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, ancorando la propria decisione alla gravità, al numero e alla qualità dei precedenti penali oltre che ad una protrazione di uno stile di vita fondato sul crimine per dodici anni, elementi che non hanno consentito di formulare una prognosi positiva quanto al rispetto delle prescrizioni del regime sostitutivo in caso di accoglimento delle richieste del ricorrente, in difetto di una minima emergenza attestante l'inizio di una revisione critica da parte dell'imputato;

Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. La pena base per ii reato contestato ai ricorrente, stante la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 cod. pen., è prevista nel massimo di dieci anni. A seguito degli aumenti previsti ai sensi dell'art. 161 cod. pen, il termine massimo di prescrizione andrà a scadere il 25 dicembre 2029, il reato pertanto nor. è ancora estinto per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissib P.Q.MFrance Cananzi nt.:47,k7 .713.7-3, Micheli 26 s26 .d, .„ Funzion„. Mani Santis