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Ordinanza — n. 18937/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative grounds failing to link specific arguments to appellate court's factual findings on theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft by claiming violations of subjective and objective elements, but the court found the arguments were merely reiterative and failed to explicitly connect them to the specific reasoning of the lower court. The appellate court had clearly established that the water manipulation was intentional for livestock farming, rejecting the defense's alternative theory of accidental appropriation, which the appellant did not adequately address.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are reiterative and lack a necessary correlation with the reasons underpinning the challenged decision, as the appellate judgment cannot ignore the grounds of the act being impugned.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative grounds inadmissible appeal correlation of reasons theft conviction subjective element appellate reasoning court costs imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

ANCESCO nato a SAN GIUSEPPE JATO il 18/05/1965 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Tartarone Buscemi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato - è reiterativo e aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità,. ,secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisionecensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che afferma in modo inequivoco che la manipolazione dell'impianto idrico e l'allaccio alla rete idrica furono intenzionalmente realizzati dall'imputato, in modo da approvvigionarsi di acqua per alimentare la propria attività di allevamento di bovini e che si verteva in una connessione abusiva alla tubatura, previa rimozione della pallina di gomma dalla valvola di sfiato, operazione che risultava decisiva per l'approvvigionamento furtivo, mentre la tesi alternativa della difesa - quella dell'appropriazione casuale - implica una diversa ricostruzione fattuale non consentita in questa sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M