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Ordinanza — n. 18907/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds regarding notification and substantive arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ivano Saccottelli's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for arson. The appellant argued for procedural violations regarding citation notification and requested leniency based on specific mitigating circumstances. The court rejected these claims, citing established case law that temporary absence does not justify failed service and affirming the lower court's discretionary assessment of sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The impossibility of notification due to temporary absence or difficulty in locating the defendant does not constitute a valid ground for appeal, and the appellate court's evaluation of statutory mitigation remains subject to judicial discretion.

Parole chiave

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criminal procedure notification temporary absence service sentencing discretion arson conviction mitigating circumstances inadmissible appeal judicial review limits incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
pen., stante l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio inappello nei confronti dell’imputato, ovvero la irritualità o intempestività della notifica effettuataex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; - violazione dell’art.
Art. 179 cod. proc. pen.
pen., in relazioneall’art. 179 cod. proc. pen., stante l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio inappello nei confronti dell’imputato, ovvero la irritualità o intempestività della notifica effettuataex art.
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
VincenzoCardinale, deducendo: - violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
VincenzoCardinale, deducendo: - violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
VincenzoCardinale, deducendo: - violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., per manifesta illogicità della motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio, omessa concessione delle circostanze attenuanti genericheprevalenti e/o equivalenti alle aggravanti contestate e all’invocata applicazione dell’istituto exart. 131-bis cod. pen.3.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 179 cod. proc. pen
pen., in relazioneall’art. 179 cod. proc. pen., stante l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio inappello nei confronti dell’imputato, ovvero la irritualità o intempestività della notifica effettuataex art.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
pen., stante l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio inappello nei confronti dell’imputato, ovvero la irritualità o intempestività della notifica effettuataex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; - violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi
Quanto alla questione processuale dedotta in via preliminare, giova richiamareil dictum di Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
pen., considerato, evidentemente,decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato ladecisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 02/03/2023, che avevadichiarato Ivano Saccottelli colpevole del reato di cui all’art. 424 primo comma cod. pen.,perché, onde rivalersi del diniego di accesso presso uno stabilimento balneare, appiccava ilfuoco a un’autovettura; per l’effetto la Corte distrettuale - riconosciute le contestateaggravanti dell’aver agito per futili motivi e approfittando di circostanze di tempo e luogo talida diminuire la pubblica e privata difesa, nonché applicata la diminuente del rito - lo avevacondannato alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena.2. Ricorre per cassazione Ivano Saccottelli, con atto a firma dell’avv. VincenzoCardinale, deducendo: - violazione ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., in relazioneall’art. 179 cod. proc. pen., stante l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio inappello nei confronti dell’imputato, ovvero la irritualità o intempestività della notifica effettuataex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; - violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inrelazione al reato in contestazione; - violazione dell’art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen.,per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; - violazione dell’art. 606 comma1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio, omessa concessione delle circostanze attenuanti genericheprevalenti e/o equivalenti alle aggravanti contestate e all’invocata applicazione dell’istituto exart. 131-bis cod. pen.3. Quanto alla questione processuale dedotta in via preliminare, giova richiamareil dictum di Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 – 01, a mente della quale:‹‹L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittimal'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod.proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momentodell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specificoluogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosainvece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157cod. proc. pen.››; deriva da tale principio di diritto l’infondatezza della dedotta questione.3.1.

I motivi inerenti alla responsabilità del ricorrente sono interamente versati infatto e invocano una vera e propria rilettura degli elementi emersi, ossia il compimento diuna operazione di giudizio che è estranea al giudizio di legittimità. 3.2. La sentenza impugnata rileva poi come elementi positivi, in punto diconcessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. Vengono svolte,dalla Corte territoriale, argomentazioni lineari e coerenti, per attaccare le quali la difesa silimita sostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità,da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.

Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nelpotere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitatocongruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondoil quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti iparametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino unarivisitazione di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che siassumano essere stati indebitamente pretermessi.3.3.

Infine, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di unosoltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente,decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corteterritoriale ha ritenuto di non poter riconoscere l’auspicato beneficio, in ragione del dannoprodotto alla vettura alla quale è stato appiccato il fuoco, oltre che in considerazione delpericolo che dal fatto si è generato.

A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltreche prive di vizi di carattere logico – la difesa spende argomentazioni reiterative e fattuali,denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI