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Ordinanza — n. 18906/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for therapeutic probation due to factual errors and lack of legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the prisoner's request for therapeutic probation. The defense argued that the lower court ignored multidisciplinary team observations and failed to analyze the inmate's conduct, while the prosecution emphasized the severity of drug-related crimes and prior convictions. The court ruled that the appeal contained only factual re-evaluations and conflicting interpretations rather than valid legal arguments, citing established principles that prohibit granting probation to individuals deemed socially dangerous.

Regesto Legislator

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Art. 94 T.U. stup.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against probation denials must address legal errors, not merely factual disputes or conflicting interpretations of established judicial principles regarding social danger.

Parole chiave

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therapeutic probation drug addiction cassation inadmissibility social danger assessment procedural costs multidisciplinary team drug trafficking

Disposizioni normative citate

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Art. 94 T.U. stup.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX - con atto a firma dell’avv.Pierluigi Spadafora - deducendo erronea applicazione dell’art. 94 T.U. stup. e mancanza eillogicità della motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01

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Testo completo

il Tribunale di sorveglianza di Salerno harigettato l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto in espiazione dellapena di anni sei, mesi sette e giorni ventisei di reclusione, come determinata conprovvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NoceraInferiore del 07/05/2024, con fine pena attualmente fissato al 26/01/2030), volta a ottenerel’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309; la decisionereiettiva trae origine dalla considerazione della gravità dei reati per i quali è stata riportata lapena in espiazione (trattasi di fatti inerenti ad armi e sostanza stupefacente, nonché diresistenza a pubblico ufficiale) e dall’esistenza di altra condanna per armi, in relazione allaquale il soggetto figura quale appellante.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX - con atto a firma dell’avv.Pierluigi Spadafora - deducendo erronea applicazione dell’art. 94 T.U. stup. e mancanza eillogicità della motivazione. In ipotesi difensiva, sarebbe stata ignorata l’osservazioneinframuraria compiuta dall’Equipe Multidisciplinare delle Dipendenze dell’Asl territoriale,risultando trascurati anche i dati costituiti dall’assenza di sanzioni disciplinari a carico delcondannato e dalla correttezza del comportamento da questi sempre tenuto.La difesa ha presentato memoria, volta ad avversare la preliminare valutazione diammissibilità ed ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione; in particolare,si è posto l’accento sulla mancanza, nell’ordinanza impugnata, di una valutazione circal’analisi del lavoro svolto dall’Equipe integrata.3.

Il ricorso è inammissibile, dato che esso, in primo luogo, denuncia inesistentivizi della motivazione – a fronte di argomentazioni congrue e logiche esposte nell’avversatoprovvedimento - per poi svolgere critiche di natura solo fattuale e rivalutativa. Inoltrel’impugnazione - trascurando il dato della ritenuta pericolosità sociale del condannato - sibasa sulla prospettazione di enunciati ermeneutici confliggenti con i principi di dirittoripetutamente enunciati da questa Corte, sulla specifica materia in esame (si veda Sez. 1, n.48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01, a mente della quale:

‹‹L'affidamento inprova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che ilprogramma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radicedalla sua stessa condizione di persona pericolosa››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.