Italian Court dismisses appeal for preventive measure violation as grounds already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal procedure rules regarding the violation of special preventive measures. The court ruled that these complaints were merely rehashes of issues already fully examined by the trial judge and lacked new merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must present new grounds beyond those already adjudicated by the court of first instance, as repetitive complaints regarding factual findings or non-emergent motivational defects do not satisfy the admissibility threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 della CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Francesco Raddato, con il ricorso a firma dell’avv. Giovanni Battista Pavone,deduce la sussistenza di violazioni ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 131-bis cod.pen., nella sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, che ha riformato ladecisione del Tribunale di Trani in composizione monocratica del 26/03/2024, la quale avevaa sua volta dichiarato l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06settembre 2011 n. 159 perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno – ne violava le prescrizioni, risultando assente pressol’abitazione in orari in cui avrebbe dovuto essere colà reperibile e per l’effetto – concesse lecircostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto allarecidiva – ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione, conconferma delle ulteriori statuizioni.Considerato chele doglianze sussunte nell’impugnazione non superano il vaglio preliminaredi ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalgiudice di merito, oltre che interamente versate in fatto e volte alla denuncia di vizimotivazionali non emergenti, dal provvedimento impugnato.
Invero, ai fini dell’esclusionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,beneficio de quo, in ragione della condotta stessa tenuta dal soggetto;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI