Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18900/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for seeking factual re-evaluation precluded in appellate review of criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18900/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Gionata Algerino for violating special surveillance measures and using violence against Carabinieri. The appellant argued for a new factual assessment regarding the lack of particular triviality and the severity of the offense. The court rejected this, ruling that the appeal sought a precluded re-evaluation of facts already thoroughly examined by the appellate court without specific legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses the hope for a re-evaluation of factual elements already decided by the court of first instance, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts or discretion exercised by the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation precluded particular triviality exclusion violence against military special surveillance measures allegazioni di persecuzione contraddittorie inosservanza di prescrizioni di servizio altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
CeciliaD’Alessandro, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e, in particolare,deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 131-bis cod. pen.
159 del 2011; - all’art. 131-bis cod.
Art. 337 cod. pen.
pen; - all’art. 337cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011; - all’art. 131-bis cod. pen; - all’art.
art. 337 cod. pen
pen; - all’art. 337cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato ladecisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 08/07/2025, che avevadichiarato Gionata Algerino colpevole dei reati di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 (per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, alla quale era sottoposto) e 337 cod. pen. (per averadoperato violenza e minaccia nei confronti di militari in forza alla Stazione Carabinieri diOrta Nova, al fine di opporsi alle operazioni di controllo e di identificazione alle quali questistavano procedendo) e per l’effetto – riconosciute le circostanze attenuanti generiche eunificati i reati sotto il vincolo della continuazione – lo aveva condannato alla pena di anniuno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso tale sentenza Gionata Algerino, tramite il proprio difensore avv. CeciliaD’Alessandro, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e, in particolare,deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per motivazione apparentee carente, nonché manifestamente illogica e inosservanza o erronea applicazione di legge,con riferimento: - all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; - all’art. 131-bis cod. pen; - all’art. 337cod. pen.; - agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di unarivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativapreclusa in questa sede. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, infatto e in diritto, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo, sia sotto quello dell’elementosoggettivo del reato contestato.

A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza - linearie scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso pecca diaspecificità, in quanto deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo. Più nellospecifico:- quanto al primo motivo, viene svolta una critica meramente rivalutativa e fattuale,esponendosi enunciati in contrasto con il dato normativo e con i principi di diritto fissati daquesta Corte;- ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fattoè da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto deipresupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto dinon poter riconoscere il beneficio de quo, evidenziando “la natura, la specie, i mezzi,l’oggetto, il tempo e il luogo dell’azione”;- il terzo motivo, inerente all’art. 337 cod. pen., auspica una vera e propriarivisitazione, ad opera di questa Corte, degli elementi di valutazione e conoscenza versatinell’incarto processuale (attività estranea al giudizio di legittimità);- l’impugnazione deve ritenersi inammissibile anche per ciò che attiene altrattamento sanzionatorio (essendo state accordate, peraltro, le circostanze attenuantigeneriche), atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’oneremotivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissatidall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto dielementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano esserestati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.4.

L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI