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Ordinanza — n. 18895/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual re-evaluation and non-emerging motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18895/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and a fine. The appellants argued for a different legal qualification of the arson act and claimed logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims, stating that the appeal sought an impermissible re-evaluation of factual elements and that the motivation defects alleged did not appear upon reading the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 367, 423, 424 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on a re-evaluation of factual elements or on motivation defects not emerging from the reading of the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation arson legal qualification motivation defects court costs and fine danni da incendio incendio intenzionale aggravato lotta contro gli incendi

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.
sub a) della rubrica e - emessa pronuncia assolutoria, quanto allacontestazione ex art. 367 cod.
Art. 423 c.p.
Art. 424 c.p.
e di manifesta illogicità della motivazione,lamentando la errata qualificazione giuridica del fatto storico e, dunque, la mancatariconduzione del fatto entro l’alveo previsionale dell’art. 424 cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 367 cod. pen
sub a) della rubrica e - emessa pronuncia assolutoria, quanto allacontestazione ex art. 367 cod. pen.
art. 424 cod. pen
e di manifesta illogicità della motivazione,lamentando la errata qualificazione giuridica del fatto storico e, dunque, la mancatariconduzione del fatto entro l’alveo previsionale dell’art. 424 cod. pen.3.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

01/04/1987avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE di APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino - in parzialeriforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti del14/03/2024 – ha riqualificato ex artt. 110, 56 e 423 cod. pen. l’originaria contestazione ex art.423 cod. pen. sub a) della rubrica e - emessa pronuncia assolutoria, quanto allacontestazione ex art. 367 cod. pen. di cui al capo b) ed esclusa la contestata aggravante delnesso teleologico – ha rideterminato la pena inflitta a Giuseppe Salvatore De Luca e LucaDe Vicienti nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno, eliminando la penaaccessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata a entrambi in primo grado econfermando la sentenza gravata, quanto al resto.2.

Ricorrono per cassazione Giuseppe Salvatore De Luca e Luca De Vicienti, conmezzo del quale vengono cumulativamente dedotti i vizi di violazione di legge per erroneaapplicazione degli artt. 56, 423 e 424 cod. pen. e di manifesta illogicità della motivazione,lamentando la errata qualificazione giuridica del fatto storico e, dunque, la mancatariconduzione del fatto entro l’alveo previsionale dell’art. 424 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite in sededi legittimità, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente attinenti alla ricostruzione oggettiva della vicenda; ci si duole, inoltre, dellasussistenza di vizi attinenti alla motivazione, che non emergono dalla lettura dell’avversatadecisione.La Corte territoriale, infatti, ha dato conto della ricostruzione dei fatti quanto alversante della stretta materialità, oltre che degli elementi sui quali essa si è basata; in puntodi qualificazione giuridica, i Giudici di secondo grado hanno adeguatamente analizzato lemodalità dell’appiccamento del fuoco e l’intento che ad esso era sotteso, sottolineando comesi sia sprigionato un calore tale, da cagionare la rottura dei vetri dell’immobile interessatodalle fiamme, parti intere del quale sono poi risultate annerite o bruciate.

A tali conclusioni,l’impugnata sentenza perviene in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica,oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà.4. A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici - non vi è chi nonrilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentitariconsiderazione di elementi fattuali, deducendosi unicamente asserite carenze motivazionalinon emergenti dalla lettura della sentenza impugnata.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI