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Ordinanza — n. 18894/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded merits arguments in a firearms case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Colonna's appeal inadmissible, ruling that his arguments were manifestly unfounded and sought a merits review. Colonna challenged the appellate court's partial reform of his conviction for illegal firearm possession and sentencing, citing procedural defects and insufficient motivation. The court rejected the appeal because the arguments merely proposed alternative factual interpretations, which are precluded in a jurisdictional review limited to legal correctness.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and seek a re-evaluation of factual elements, as such merits review is precluded in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds merits review preclusion jurisdictional appeal limits factual re-evaluation barred inadmissible appeal declaration violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Matteo Colonna, per il tramite del difensore avv.Alessandro Perrucci, denunciando vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,in relazione agli artt.
Art. 3 legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895
Art. 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178
Sez. 1, n. 31546 del 21/5/2008
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Testo completo

TE di APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila haparzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPescara del 06/05/2025, che aveva ritenuto Matteo Colonna colpevole dei reati di cui agliartt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 (con la sola eccezione della illegale detenzione delsovrapposto Pietro Beretta calibro 12) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta - con legià ritenute continuazione e recidiva qualificata - nella misura di anni due e mesi quattro direclusione ed euro tremila di multa, revocando la pena accessoria applicata in primo grado econfermando, quanto al resto, la pronuncia gravata.2.

Ricorre per cassazione Matteo Colonna, per il tramite del difensore avv.Alessandro Perrucci, denunciando vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 3 e 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, 2 e 7 legge 895 del 1967, 125, 533e 546 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifestainfondatezza dei motivi, tesi palesemente ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alfatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.

Ed invero, le criticheesposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo delladecisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce conil proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacatoin ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dellosviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni disignificato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciòanche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (siveda, ex multis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

A fronte di tali dati - deltutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole,come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti,per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale dadeterminare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello«ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che lalogica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008,4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI