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Ordinanza — n. 18891/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted murder, ruling intent exists despite no physical injury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18891/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted murder. The appellant argued that the lack of physical injury to the victims negated criminal intent, but the court found the deductive reasoning linking the weapon's lethality and the targeting of vital body parts sufficient to establish intent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56, Art. 575 cod. pen.; In attempted murder, the absence of physical injury does not exclude criminal intent if the offensive action was directed at vital parts with lethal potential.

Parole chiave

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attempted murder criminal intent physical injury vital parts deductive reasoning procedural inadmissibility Italian Penal Code tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 575 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428
Sez. 2, n. 7986
930del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722
Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702
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Testo completo

E di APPELLO di PALERMO;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione del Tribunale di Trapani in composizione collegiale del 08/10/2024,che aveva dichiarato Cristian Valenti colpevole dei reati di cui agli artt. 56, 575, 576 n. 5-biscod. pen. (per aver tentato di colpire con numerosi fendenti, indirizzati al capo e al petto, gliAppuntati dei Carabinieri Giuseppe Gammicchia e Salvatore Audelli, non riuscendonell’intento per la prontezza di riflessi degli operanti, che riuscivano a schivare i colpi), 337,339 cod. pen. (per aver usato violenza e minaccia nei confronti dei suddetti militari, che lostavano riaccompagnando a casa in esecuzione della misura cautelare dell’obbligo didimora, proferendo al loro indirizzo frasi insultanti e intimidatorie, aizzando contro di loro ilsuo cane, che mordeva all’anfibio uno dei Carabinieri e, infine, tentando di attingerli al pettoe al capo con un coltello da cucina tipo mannaia) e, infine, 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (peraver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello aserramanico di diciassette cm) e per l’effetto – ritenuta la continuazione tra gli stessi eapplicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata – lo avevacondannato alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle speseprocessuali e cautelari; con applicazione delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuodai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena, nonchécon applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni tre, daeseguirsi a pena espiata e, infine, con confisca e distruzione dei coltelli in sequestro econfisca e affidamento del suddetto cane a una struttura a ciò deputata.2.

Ricorre per cassazione Cristian Valenti, con atto a firma dell’avv. ChiaraBonafede, articolando due motivi, a mezzo dei quali deduce nullità della sentenza perinosservanza ed erronea applicazione di norma penale, per ciò che attiene agli artt. 56 e 575cod. pen. e violazione di legge riguardo ai medesimi articoli, stante la erronea affermazionedella sussistenza del dolo di omicidio, in assenza di qualsivoglia evento lesivo.3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità nonconsista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; laCorte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbianoesaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una correttainterpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e seabbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni chehanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina,Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, De Vita, Rv 235507).3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che laavversata valutazione organica delle risultanze processuali è stata correttamente edesaustivamente condotta, da parte della Corte di merito. I giudici di secondo grado hannosvolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento deipunti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hannomancato di confrontarsi, peraltro, con l’esposizione dei fatti e con la specifica e articolatadisamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice.3.2.

I due motivi - sebbene tra loro formalmente distinti – presentano una comunematrice e possono essere trattati unitariamente; entrambe le censure aggrediscono, infatti, laritenuta sussistenza del reato di tentato omicidio e risultano radicalmente inammissibili, inquanto confutative e reiterative. I giudici di merito, in realtà, hanno desunto la sussistenzadel dolo omicidiario, nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti dei militarioperanti, attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalitàesecutive che hanno connotato la condotta incriminata.

La Corte ha sottolineato, infatti, lasussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo - in via deduttiva - dal ferreo collegamentologico fra i seguenti elementi oggettivi:- dalla sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato;- dall’aver indirizzato diversi colpi direttamente alla persona della vittima (rectius, verso partivitali del corpo, quali sono il petto e il capo), potendosi così ravvisare un dolo intenzionaleomicidiario.Questo Collegio, quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimentoraggiunto dalla Corte distrettuale – in tema di sussistenza del fatto e di qualificazionegiuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso unastruttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva.Può ricordarsi, peraltro, la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

‹‹ Intema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta daicolpi dell'aggressore e abbia subito un "vulnus" della propria integrità psico-fisica, essendosufficiente, a tal fine, che l'azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentavaall'imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguirel'effetto avuto di mira›› (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722 – 02; nello stessosenso si veda Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 – 01, che ha precisatocome - in tema di tentato omicidio - la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioniprovocate alla persona offesa non rappresentino circostanze idonee ad escludere di per sél'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dallavolontà del soggetto agente).A fronte delle sopra riassunte argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici edespresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente – come sopra giàdetto - non va oltre la proposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto efortemente apodittiche.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI