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Ordinanza — n. 18889/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for reviewing the revocation of home detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18889/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Ciro Iannilli inadmissible because it failed to identify specific aspects of the lower court's order for review. Although the defense argued violations of proportionality and procedural rules regarding the revocation of home detention, the court found the arguments too general and aimed at a new substantive evaluation rather than a specific legal error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it does not pinpoint specific grounds for review but instead seeks a new substantive evaluation of the facts or law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility home detention revocation specific grounds procedural violation semiprigionia scarcerazione revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza Ciro Iannilli, con atto a firma del difensore avv.Salvatore De Blasio, ricorre per cassazione, articolando tre motivi, a mezzo dei quali deduceviolazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 66 legge 24 novembre 1981 n. 689
Art. 27 Cost.
Art. 133 cod. pen.
Art. 58 e 66 L. 689 del 1981
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di SANTAMARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Santa MariaCapua Vetere ha revocato – per essersi egli reso protagonista, nel corso dell’esecuzionedella stessa, di plurime violazioni, rispetto alle prescrizioni che la accompagnavano – lasanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, che era in vigore dal 29/10/2025 (comedeciso a mezzo della sentenza del 29/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Santa Maria Capua Vetere) nei confronti di Ciro Iannilli, soggetto in espiazionedella pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione, riportata per i reati di cui agli artt.624-bis, 625 n. 2 cod. pen., 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497.2. Avverso tale ordinanza Ciro Iannilli, con atto a firma del difensore avv.Salvatore De Blasio, ricorre per cassazione, articolando tre motivi, a mezzo dei quali deduceviolazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 66 legge24 novembre 1981 n. 689, 27 Cost. e 133 cod. pen., sotto il profilo della proporzionalità e permancata valutazione della semilibertà, oltre che per travisamento della prova e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla cronologia dell’evasione e, infine, per carenzadell’elemento soggettivo nella qualificazione della resistenza.Attraverso una memoria successivamente depositata, la difesa ha dedottoviolazione del principio di progressione e gradualità ex artt. 58 e 66 L. 689 del 1981; haanche rappresentato – quanto all’episodio del 23 novembre 2025 – l’intervento di un decretodi archiviazione e, infine, ha evidenziato le differenze esistenti, fra la violazione delleprescrizioni e la commissione di nuovi reati3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come ilcondannato abbia trasgredito alle prescrizioni a lui imposte, uscendo immotivatamente dallapropria abitazione, oltre che ponendosi alla guida di un veicolo privo di coperturaassicurativa e senza essere munito della patente di guida in quanto mai conseguita e, infine,proferendo frasi offensive e tenendo un atteggiamento minaccioso e aggressivo nei confrontidei militari operanti, che lo stavano controllando.

La motivazione del provvedimentoimpugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamenteuna critica confutativa e aspecifica.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI