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Ordinanza — n. 18885/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revoking home detention due to lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18885/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to identify specific aspects of the revoked home detention order for judicial review. The appellant argued that the court ignored the defendant's status as a drug user under SERT care, claiming the seized substance was for personal use. The court rejected this, noting the original order was already transformed due to the discovery of a rocket launcher, and found the lower court's reasoning logical and free of legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354: An appeal against a supervisory court order revoking alternative detention is inadmissible if it does not pinpoint specific grounds for censure but instead attempts to trigger a new substantive evaluation of the statutory prerequisites.

Parole chiave

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inadmissible appeal home detention revocation drug possession substantive review specific grounds requirement supervisory court procedural defect

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.Pier Paolo Emanuele, ricorre per cassazione, deducendo un motivo unico, a mezzo delquale lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354
pen., in relazioneall’art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

nale di sorveglianza di Catania harevocato – per esser stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, all’esito diperquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione a lui in uso - la misura alternativadella detenzione domiciliare accordata, con provvedimento del medesimo Tribunale disorveglianza del 16/04/2025, a XXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della penadeterminata con provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratore generalepresso la Corte di appello di Catania del 09/04/2024, con fine pena fissato al 17/01/2028.2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.Pier Paolo Emanuele, ricorre per cassazione, deducendo un motivo unico, a mezzo delquale lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazioneall’art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354, per esser stata definitivamente revocatala misura alternativa della detenzione domiciliare, in assenza di valutazione circa lacondizione di tossicodipendente nella quale versa il soggetto, stabilmente preso in carico dalSERT, circostanza atta a rendere la sostanza detenuta destinata ad un uso esclusivamentepersonale.Con successiva memoria volta a replicare al preliminare vaglio in punto diammissibilità dell’impugnazione, la difesa ha chiarito come la critica sussunta nel ricorsoinvestisse il silenzio serbato dal provvedimento impugnato, a fronte della totalità delleargomentazioni dedotte.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di esprimersi, inrealtà, su quelle ulteriori circostanze di fatto, inerenti alla vicenda concreta e puntualmentededotte dalla difesa.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando,peraltro, come la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale,originariamente accordata al condannato, fosse stata già trasformata in quella delladetenzione domiciliare, a seguito del rinvenimento – anche in tal caso, presso l’abitazionedel ricorrente – di una pistola lanciarazzi, catalogabile quale arma comune da sparo.

Lamotivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò,la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.