Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18883/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18883/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18883/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

RTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da Pietro Gallo,volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante duesentenze (sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, passata in giudicato il30/11/1988, di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e £ 1.000,00 di multa,per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni, commessi in data 09/02/1988; sentenzadel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, passata in giudicato il24/10/2022, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di associazione distampo mafioso, posto in essere dal 2008 in Gioia Tauro e territori limitrofi).2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18883/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Pietro Gallo, con atto a firma dell’avv. Giacomo Iaria,deducendo – con due distinti motivi – vizio ex art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie reati connessi revisione in materia penale precedenti penali rilevanti concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da Pietro Gallo,volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante duesentenze (sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, passata in giudicato il30/11/1988, di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e £ 1.000,00 di multa,per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni, commessi in data 09/02/1988; sentenzadel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, passata in giudicato il24/10/2022, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di associazione distampo mafioso, posto in essere dal 2008 in Gioia Tauro e territori limitrofi).2.

Ricorre per cassazione Pietro Gallo, con atto a firma dell’avv. Giacomo Iaria,deducendo – con due distinti motivi – vizio ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., perviolazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., in punto di valutazione della distanzatemporale esistente fra i delitti oggetto della richiesta di unificazione in continuazione,nonché in relazione alla mancanza di elementi estrinseci dai quali desumere l’inserimentodel ricorrente nel clan Molé.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadei motivi addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modo ricollegabili).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni; in tal modo, viene auspicato il compimento di unaoperazione valutativa del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio dilegittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI