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Ordinanza — n. 18882/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to conflicting censure with established case law regarding irregular stay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Altin Prendi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Prendi argued that the lower court failed to properly apply the rule of particular triviality under Article 34 of Law 286/1998, claiming the facts were too minor to warrant prosecution. The Court rejected this, noting that Prendi had never produced a valid residence permit and that the lower judge correctly distinguished his case from a co-accused who benefited from the triviality exception due to a lack of criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 286/1998; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the censure contradicts consolidated case law regarding the application of particular triviality, as the lower court's specific reasoning on the defendant's criminal history and lack of permit constitutes a valid factual basis for the conviction.

Parole chiave

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irregular stay particular triviality residence permit cassation inadmissibility criminal record soggiorno illegale inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
Marco Maietta, deducendo mancanza e/o contraddittorietà dellamotivazione, in ordine alla impossibilità di pervenire a sentenza assolutoria e, comunque, dinon doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs.
Art. 606 comma 1 lett. d) e) cod. proc. pen.
286 del1998, così restando integrate violazioni dell’art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Frosinone hadichiarato Altin Prendi colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

di PACE di FROSINONE;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Frosinone hadichiarato Altin Prendi colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 -per essersi trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato italiano, in violazione dellenorme che disciplinano l’ingresso e la permanenza degli stranieri in territorio italiano, inquanto privi del permesso di soggiorno – e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di eurocinquemila di ammenda.2. Avverso tale sentenza Altin Prendi ha proposto ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore avv. Marco Maietta, deducendo mancanza e/o contraddittorietà dellamotivazione, in ordine alla impossibilità di pervenire a sentenza assolutoria e, comunque, dinon doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 286 del1998, così restando integrate violazioni dell’art. 606 comma 1 lett.

d) ed e) cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce censure confliggenti con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte. Il ricorrente, in primo luogo, non si è mai fattocarico di esibire un valido permesso di soggiorno; resta incontestata, pertanto, l’affermazionecontenuta in sentenza – e tratta dalla deposizione di un teste di p.g. – circa il fatto chel’imputato si trovasse in territorio italiano senza esser munito del necessario permesso disoggiorno (questo era stato da lui richiesto, ma gli era stato negato a causa dei pregiudizipenali annoverati).Quanto alla invocata esclusione della procedibilità per particolare tenuità, previstadall’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di pace ha specificamente presoposizione sul tema, chiarendo nell’avversata decisione la ragione per la quale la stessaveniva riconosciuta al coimputato Gioni Olodian e non all’odierno ricorrente.

In particolare, ilgiudicante ha sottolineato lo stato di incensuratezza di Olodian – a differenza dellasituazione concernente Prendi – e, proprio in considerazione di tale diversità, ha ritenuto ilfatto di particolare tenuità, nei confronti del coimputato, considerandone l’esiguità del dannoe del pericolo cagionato alla collettività; a difformi conclusioni, invece, ha condotto lapresenza di pregiudizi a carico di Altin Prendi.Con tale dato, la difesa manca di instaurare qualsivoglia confronto sostanziale,limitandosi a dipanare una critica manifestamente infondata, in quanto di tenoremarcatamente apodittico e rivalutativo.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI