Cassation court dismisses appeal for parole supervision due to lack of motivation and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court rejected requests for community service or home detention, citing the appellant's criminal contacts in Spain, insufficient income, and pending serious criminal proceedings. The court ruled that mere complaints without specific legal criticism of the reasoning do not constitute valid grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with facts or lack of motivation without specific legal criticism are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato le istanze volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzionedomiciliare, presentate da Adriano Masella, soggetto in espiazione della pena di anniquattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione (pena da espiare pari ad anni uno, mesi undicie giorni ventinove di reclusione), così determinata in forza di cumulo della Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma del 07/01/2025 e riportata per i reati di detenzione diarmi clandestine in concorso, nonché detenzione abusiva di armi e cessione di sostanzestupefacenti, con recidiva reiterata e infraquinquennale.
2. Ricorre per cassazione Adriano Masella, con atto a firma dell’avv. AlessandroMarcucci, deducendo violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., in ordine al vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per essere lastessa apparente, apodittica e incongrua in relazione alla valutazione degli elementi acquisitidal Tribunale di sorveglianza e prodotti dal ricorrente, nonché in relazione alla ritenutaperdurante pericolosità del condannato, ai fini della concessione della misura alternativa exart. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354; non sono stati adeguatamente valutati – in ipotesidifensiva – gli elementi di segno positivo emersi e la motivazione è carente e apparente, inpunto di assenza del necessario percorso di risocializzazione.3.
Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha anzitutto sottolineato come l’affidamento in provavenga domandato in Spagna, ossia in un Paese nel quale è accertato che Masella abbiaavuto contatti con ambienti criminali, né emerge la sussistenza di ulteriori interessi in taleluogo.
Si è poi evidenziata la insufficienza del reddito documentato dal soggetto, in relazionealle spese che egli dovrà affrontare; a ciò, il Tribunale di sorveglianza ha saldato lesegnalazioni di polizia e i procedimenti penali - per reati gravi - ancora pendenti a carico delcondannato, che si delinea così in termini di sicura pericolosità sociale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI