Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18874/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds regarding lack of minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the complaint merely reiterated issues already thoroughly examined by the trial court. The lower court found the defendant guilty of carrying a knife without justification while in residential detention, explicitly rejecting the plea of particular minor offense. The appellate court upheld this decision as logically sound and exhaustive, leaving no room for further review on these specific grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A cassation complaint based on the non-application of the particular minor offense exemption is inadmissible if it simply reiterates grounds already congruently examined by the court of first instance without presenting new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility particular minor offense exemption repetitive complaint grounds residential detention circumstances carrying weapon without justification violazioni della legge sulle armi arma personale contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ricorre per cassazione Matteo Bagnoli Marone, per il tramite del difensore avv.Antonio Bertei, denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis c.p.
pen., perinosservanza ed erronea applicazione di legge, con particolare riguardo alla mancataapplicazione, nei confronti dell’imputato, della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, di cui all’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., perinosservanza ed erronea applicazione di legge, con particolare riguardo alla mancataapplicazione, nei confronti dell’imputato, della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.3.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., laddove si tratti di elemento considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la CORTE di APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la decisione del 27/09/2023 del Tribunale di Prato in composizione monocratica,che aveva ritenuto Matteo Bagnoli Marone colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile1975, n. 110 - perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione e dallepertinenze della stessa un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm, dicui 7,5 di lama, chiaramente utilizzabile, viste le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesaalla persona - e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo avevacondannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 660,00 di ammenda, oltre che alpagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena.2.

Ricorre per cassazione Matteo Bagnoli Marone, per il tramite del difensore avv.Antonio Bertei, denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione di legge, con particolare riguardo alla mancataapplicazione, nei confronti dell’imputato, della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantosemplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice dimerito.Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltantodei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, iGiudici di merito sono giunti alla conclusione di non poter applicare l’invocato istituto,ritenendo trattarsi di fatto non tenue, soprattutto per esser stato posto in essere da soggettoche si trovava, al tempo, in stato di detenzione domiciliare.La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di contraddittorietà oillogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivogliastigma in sede di legittimità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI