Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to abstract arguments requesting retrial in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were abstract and requested a substantive retrial, which is precluded at this stage. The appellant claimed the lower court misinterpreted evidence regarding a drug trafficking conspiracy, but the court noted the trial judges had adequately explained the facts, including the seizure of cocaine from a vehicle and the suspect's attempt to discard it. Consequently, the appeal was rejected as it amounted to a mere request for a different reading of the evidence rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of a request for a retrial or a general complaint about the lack of motivation without specific legal grounds, as the cassation court cannot re-examine the facts substantively.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: MARINA ARDIT nato il 04/12/1991 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Marina Ardit ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 D. P.R., n. n. 309/1990 commesso il 28.02.2020. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e travisamento della prova e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, nonché violazione Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo-tivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il motivo sopra richiamato, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dai giudici di merito a fol 3 in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, si risolve in una mera, del tutto astratta, sollecitazione ad effettuare una diversa e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, come tale del tutto preclusa nella sede di legittimità (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). Inol-tre, si lamenta, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza e/o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impu-gnato (sul contenuto 'essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, eviden-ziando come lo stesso sia stato osservato dagli operanti di PG mentre dapprima insieme a Mitri Elio, a bordo dell'autoveicolo tg FD470PL, ricevevano da Guidotti Mirko uno zainetto contente la sostanza stupefacente cocaina suddivisa in due involucri di platica del peso complessivo di circa 199,7 e 101,9 grammi e poi lo consegnavano a Guri Ardiol che li raggiungeva a bordo di un'altra autovettura e che poi veniva bloccato dalle forze dell'ordine nonostante tentasse di disfarsi dello zaino gettandolo oltre un cespuglio .
La Corte di Appello ha logicamente argo- 2mentato a fronte di elementi probatori inequivocabilmente dimostrativi di un'at-tività organizzata di spaccio di stupefacenti, strutturata mediante l'apporto con-corsuale di tutti i soggetti coinvolti.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 12.05.2026 Il Consigliere e tensore Il Presidente Donatelh EWeanti Andrea Montagni r DEPOSITATA IN CAN C' L:- P !A 25 3