Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding Art. 131 bis cod. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a non-prosecution cause under Article 131 bis of the Penal Code, but the lower court had already logically denied this based on the quantity and quality of seized substances indicating high potential for distribution. The supreme court ruled that the appeal lacked the specific critical argumentation required by law, as the lower court's reasoning sufficiently addressed the relevance of the facts without needing a full re-examination of all evaluation criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the lower court without providing specific, critical argumentation against the final judgment.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZI ALESSANDRO nato a MILANO il 07/06/1990 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. La Corte di Appello di Milano con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Pozzi Alessandro in ordine al reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di hashish, di marijuana, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90; fatto commesso in Milano il 12.12.2024.
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, si risolve nella reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 5 e ss. ), dovendosi quindi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Invero la Corte territoriale con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. ha congruamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità sulla base delle modalità della condotta della quantità e qualità della sostanza in sequestro, di diversa tipologia, unitamente a strumenti per la pesatura e il confezionamento, elemento idonei a rivelare un potenziale elevato numero di cessioni ( circa mille dosi droganti) e comunque idonei a superare il minimo di offensività richiesta per l'applicazione dell'istituto comportamento illecito (in conformità con l'insegnamento delle Sez.
Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ed invero, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). 1 P.Q.M