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Ordinanza — n. 18784/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain arguments do not require specific non-punishment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18784/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the ground of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not a permissible objection in plea bargain proceedings. The appellant argued the lower court failed to explicitly exclude non-punishment grounds, but the Court held that such specific reasoning is only required when concrete elements suggest its application. Since the plea bargain represents a mutual waiver of contestation, the appellant cannot challenge the judge's implicit verification that no conditions for acquittal existed.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: In plea bargain proceedings, the obligation to motivate the judgment is adapted to the negotiable nature of the act, requiring specific reasoning on non-punishment grounds only when concrete elements emerge, otherwise a general statement of verification suffices, and the defendant cannot appeal the implicit acceptance of the agreed penalty.

Parole chiave

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plea bargain proceedings non-punishment grounds Article 129 criminal procedure inadmissible cassation appeal implicit judicial verification luogo del reato risarcimento per atto illecito azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p.
Art. 448 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod.proc.pen
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: LECCESE ANGELO nato a TARANTO il 02/10/1978 avverso la sentenza del 07/01/2026 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione Leccese Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma V D.P.R.309/90,( detenzione illecita e cessione si sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a complessivi 16,451 gr, per 97 dosi singole), commesso il 11.10.2025, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata motivazione in ordine alla esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiannento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone Una più analitica, 1dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito r chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.

Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M2514'' 2026 Fkinetve ià11Q. L'ke 2