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Ordinanza — n. 18780/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural waiver of generic recidivism arguments under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18780/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the defendants waived all grounds except the specific recidivism argument during the appeal stage. The lower court had reduced the sentence based on a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which precludes raising new non-punishment causes like those in Article 129. Consequently, the appeal was rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine for the dilatory nature of the inadmissible filing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When a defendant waives all appeal grounds except the specific recidivism argument under Art. 599-bis, a subsequent cassation appeal raising generic non-punishment causes is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural waiver of grounds specific recidivism argument settlement agreement penalty procedural costs and fine imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
I ricorrenti denunciano genericamente vizio di violazione di legge in relazione alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103/2017
art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod.proc.pen
I ricorrenti denunciano genericamente vizio di violazione di legge in relazione alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, sent. n. 4157/2018
Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.) avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordava.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EFFUSO EMILIO nato a NAPOLI il 20/08/1974 FELTRE FRANCESCO LORIS nato a NAPOLI il 06/11/1976 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;FATTO E DIRITTO 1.Effuso Emilio e Feltre Francesco Loris, a mezzo del proprio difensore, hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni uno e quattro di reclusione e 18.000,00 euro di multa ciascuno, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai residui motivi, ad eccezione di quello riguardante la concessione delle circostanze generiche da ritenersi equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica per entrambi, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, commesso in Castello di Cisterna il 25.10.2024.

I ricorrenti denunciano genericamente vizio di violazione di legge in relazione alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.) avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordava. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M