Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal criticism and procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to provide the necessary legal criticism and specific reasons required by law. The appellant argued that the seized drugs were for personal use, but the lower courts found evidence of trafficking based on drug quantity, hiding methods, and third-party payment documents. The court rejected the appeal as it merely reproduced arguments already properly analyzed by the trial judges without citing relevant legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to articulate specific legal grounds and critically analyze the reasoning of the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MICHELE nato a ENNA il 17/04/1998 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Michele De Luca ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 2 Febbraio 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, deducendo l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la correlata illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione assumendo che la sostanza stupefacente rinvenuta nell'appartamento dell'odierno ricorrente fosse destinata ad un uso esclusivamente personale e che gli elementi acquisiti non siano idonei a dimostrarne la destinazione a terzi. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3. La Corte territoriale ha puntualmente valorizzato una pluralità di elementi fattuali, tra loro gravi, precisi e concordanti, univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In particolare, assumono rilievo la quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute (cocaina e hashish), le modalità di detenzione — occultate sopra un cordolo posto sotto la finestra del bagno —, nonché la presenza di materiale per il confezionamento, consistente in ritagli circolari in plastica. A ciò si aggiungono il rinvenimento di banconote di piccolo taglio, di documenti e carte di pagamento intestati a soggetti terzi, alcuni dei quali noti come assuntori di stupefacenti.
La gravità, univocità e concordanza degli elementi probatori richiamati depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale. In tale prospettiva, rileva anche l'analisi tossicologica, che ha accertato la presenza di principio attivo in quantità significativa ( fol 4). La giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione allo spaccio della droga, ove la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, deve essere compiuta dal 2giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01).
I giudici di merito hanno inoltre evidenziato l'incompatibilità tra le condizioni reddituali dell'imputato desunte da quanto riferito in sede di interrogatorio e l'ipotesi di un uso personale rapportate alla capacità di acquisto della sostanza nella quantità sequestrata. La valutazione operata dalla Corte territoriale circa l'affermazione della penale responsabilità per il reato contestato risulta, pertanto, sorretta da una motivazione logica e coerente.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M