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Ordinanza — n. 18777/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of specific legal grounds in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18777/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alfred Kuqi's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued that the evidence failed to prove the drugs were intended for third parties, citing his habitual personal consumption. The court rejected this claim as lacking specific legal and factual support, noting the presence of multiple scales, packaging materials, and buyer lists which objectively indicated trafficking intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific legal and factual grounds supporting the alleged errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal evidence of intent lack of specificity Cassazione ordinanza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5 d.P.R 309/1990
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686
oggettivi univoci e significativi, quali il quantitativo 2della sostanza, le modalità di detenzione e il rinvenimento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01), tutti elementi che ricorrono nel caso di specie.

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Testo completo

posto da: KUQI ALFRED (ALIAS TAFA ALFRED) nato il 15/07/1968 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Alfred Kuqi ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 9 Aprile 2025 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R 309/1990, deducendo la violazione legge, non essendo stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio la prova della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, alla luce del compendio probatorio complessivo e della documentazione attestante l'abituale consumo, da parte dell'imputato, di sostanze stupefacenti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Si tratta, peraltro, di una doglianza manifestamente infondata, in quanto con essa si deduce il difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. La Corte territoriale ha puntualmente valorizzato una pluralità di elementi fattuali univocamente indicativi, oltre ogni ragionevole dubbio, della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In particolare, assumono rilievo la quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute (cocaina e hashish), le modalità di detenzione — con suddivisione in più involucri —, la presenza di ben tre bilancini di precisione, nonché materiale da confezionamento per preparare le dosi da smerciare e il ritrovamento di manoscritti riportanti cifre e nomi riconducibili agli acquirenti.

Tali circostanze, valutate nel loro complesso, depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale. Invero, in materia di stupefacenti, la destinazione della droga allo spaccio può essere desunta da elementi . oggettivi univoci e significativi, quali il quantitativo 2della sostanza, le modalità di detenzione e il rinvenimento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01), tutti elementi che ricorrono nel caso di specie.

Si tratta di un approdo pienamente sovrapponibile al caso in esame, nel quale ricorrono analoghi indici fattuali — quali la diversità delle sostanze, le modalità di confezionamento, la presenza dei bilancini e materiale per il confezionamento — univocamente ritenuti indicativi della finalità di cessione a terzi ( fol 3). Alla luce di tali evidenze, la tesi difensiva secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe abituale assuntore di sostanze e che dunque la stessa fosse destinata ad un uso personale, è manifestamente infondata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M-io '*F9tgae i íS 2)LiìZ