Italian Court dismisses appeal as plea bargain plea cannot challenge sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abdelkrim Babbas and Youssef El Mniai inadmissible for being non-justiciable. The defendants challenged the sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code regarding drug offenses committed in Civenna. The Court ruled that plea bargain pleas cannot contest the judge's expression of will or the congruity of the agreed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A plea bargain plea is inadmissible if it challenges the congruity of the agreed sentence or the expression of the defendant's will, as the defendant has already renounced the right to contest the prosecution's charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BABBAS ABDELKRIM nato il 07/03/1997 EL MNIAI YOUSSEF nato il 25/06/1993 avverso la sentenza del 09/01/2026 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione Babbas Abdelkrim ed El Mniai Youssef ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli 81 cpv 110 cod. pen., art. 73 comma V D.P.R.309/90, detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina in più occasioni a Di Filippo Simone, commessi in Civenna novembre 2025-gennaio 2026, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dei criteri di determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.
Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.
•Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta1 hmotivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, risultanze del narcotest, dichiarazioni di Di Filippo Simone e confessioni degli imputati, la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M