Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18768/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal reasoning and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18768/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to provide specific legal grounds and did not adequately address the lower court's reasoning. The appellant argued that the traffic court incorrectly reconstructed facts regarding her failure to assist a scooter rider after a minor collision. The court rejected this, noting the appellant's arguments were merely a reiteration of issues already properly examined by the appellate judges without new legal analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision and lacks a precise statement of the legal reasons justifying the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal reasoning traffic offense failure to assist procedural defects asserzione difendibile attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 189, commi 6 e 7 D.Igs 285/1992
Dicembre 2024 con cui è stata condannata per il reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 D.Igs 285/1992 (cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046 - 01
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO MARIA nato a SANTO STEFANO IN ASPROMONTE il 08/02/1940 avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Maria Musolino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pronuncia del Tribunale locale dell'il. Dicembre 2024 con cui è stata condannata per il reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 D.Igs 285/1992 (cod. strad.), deducendo l'erronea valutazione degli elementi dì prova atteso che la contestazione deriverebbe da un' errata ricostruzione dei fatti: la ricorrente dopo l'urto con uno scooter si sarebbe fermata ed essendosi accertata delle condizioni del conducente, il quale lamentava solo un lieve dolore al braccio e l'aveva invitata ad andarsene, aveva escluso la necessità di assistenza anche in considerazione del fatto che erano presenti altre persone.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice -di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, ( foll. 5/6) che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 189, commà 6 cod. strad., reato omissivo di pericolo, ha affermato che è stato accertato che la ricorrente si fermò solo per pochi secondi, per poi allontanarsi senza fornire le proprie generalità alla persona offesa; tanto che la sua identificazione è infatti avvenuta solo successivamente, a seguito degli accertamenti della polizia giudiziaria e all'analisi dei filmati di videosorveglianza.

Nel caso di specie, afferma la Corte territoriale, la violenza dell'impatto, desumibile anche dai danni riportati dal veicolo, avrebbe dovuto porre la ricorrente nella condizione di rappresentarsi quantomeno la concreta possibilità di aver cagionato lesioni, con conseguente obbligo di fermarsi immediatamente ed indicare le proprie generalità alla persona coinvolta. Quanto all'ipotesi di reato di cui al comma 7, i giudici del merito hanno ritenuto che, nonostante l'apparente capacità della persona offesa di rassicurare 2verbalmente l'odierna ricorrente circa il suo stato di salute e l'assenza di lesioni, l'entità dell'urto e, soprattutto, la condizione della vittima - a bordo di un motociclo- avrebbero dovuto porre la ricorrente nella concreta possibilità di valutare, con giudizio ex ante, il rischio di lesioni (come poi effettivamente verificatosi nel caso di specie e documentato dal referto di P.S. in atti) fol 6.

In tale quadro, risulta coerente il principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile allorché l'agente, in presenza di un sinistro ricollegabile al proprio comportamento e connotato da circostanze tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità o anche solo la possibilità che ne siano derivate conseguenze dannose per le persone, ometta di adempiere all'obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MSwit Man"--1