Italian Court dismisses appeal for drug trafficking due to inadmissible procedural defect in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Benedetto Saputo and Yaroslav Varone inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellants argued that the lower court failed to weigh all evidence and relied solely on intercepts without addressing contrary elements. The court rejected this, noting the complaint lacked the necessary legal analysis and specific reasoning required for admissibility in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without providing a specific legal critique or precise enumeration of the legal grounds justifying the review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAPUTO BENEDETTO nato a BOLOGNA il 15/11/1998 VARONE YAROSLAV nato il 22/07/1998 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Benedetto Saputo e Yaroslav Varone ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 18 Giugno 2024 con cui sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt:110 e 73 comma 5 d.P.R. 309/1990,(capo 10) deducendo vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cessione di stupefacenti.
In particolare, il contenuto delle intercettazioni non consente di affermare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, i giudici di merito hanno valorizzato solo elementi sfavorevoli, senza confrontarli con quelli contrari né chiarirne o ridimensionarne il significato. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, ( fol 3 e ss) che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La sentenza impugnata ha valorizzando il contenuto delle intercettazioni nella loro globalità e non attraverso una lettura atomistica e frammentaria di singoli passaggi. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha evidenziato una pluralità di elementi convergenti, in particolare: l'esistenza di un credito vantato dagli imputati nei confronti del dentista, dottor Picchioni, i ripetuti tentativi di contatto telefonico con quest'ultimo rimasti senza risposta, la decisione di recarsi presso lo studio del medesimo in orario di chiusura (con intenti chiaramente intimidatori, sino a prospettare lo sfondamento della porta), il tenore complessivo delle conversazioni, incompatibile con un semplice rapporto professionale ( foll3 e ss).
In tale contesto, le espressioni, quali i riferimenti a controlli dentistici o a pagamenti "in nero", sono state valorizzate dai giudici di merito come espedienti volti a schermare il reale contenuto illecito delle comunicazioni, il tutto nell'ambito di un compendio probatorio di episodi di natura intimidatoria connessi al traffico 2 ve)(di stupefacenti, che hanno portato al rinvenimento di armi e droga, nonché alle dichiarazioni dei coimputati che hanno collocato il Saputo e il Varone all'interno di un gruppo dedito allo spaccio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M