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Ordinanza — n. 18765/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for lack of procedural grounds and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18765/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning regarding her identity as the fraud author was flawed and violated the law. The court rejected these claims, finding the appellate court's motivation logically sound and free from contradictions based on the available evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal must be declared inadmissible if the alleged defects in the lower court's reasoning are not substantiated by specific procedural violations or logical inconsistencies in the evaluated evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility fraud conviction appeal violation of law claim defective motivation defense procedural grounds requirement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

IMA nato il 07/08/1996 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Thitima Tongdonnoi, ritenuto che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla sua identificazione quale autrice del reato, non è consentito perché, a fronte di una motivazione che è scevra da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste - alla luce degli elementi, adeguatamente valorizzati dalla Corte d'appello, della disponibilità della carta Postepay della quale era stata inviata la fotografia alla persona offesa, del riconoscimento, da parte di questa, dell'imputata come la persona con la quale aveva svolto una chiamata nel corso delle trattative e dell'accredito del profitto sulla suddetta carta Postepay risulta in realtà diretto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da specifici travisamenti di emergenze processuali; che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di truffa e, in particolare, dell'elemento degli artifici e raggiri, è manifestamente infondato, atteso che, come si è detto, l'imputata è risultata avere condotto direttamente le trattative fraudolente, del cui profitto è poi risultata essere la beneficiaria, con la conseguente correttezza e logicità della ritenuta integrazione, da parte sua, degli elementi costitutivi della truffa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas